Statuto

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Metro-Polis
Per una cittadinanza attiva


STATUTO

INDICE

Costituzione, Denominazione e Sede
Finalità, Obiettivi e Attività
Soci
Risorse Economiche – Fondo Comune
Bilancio
Organi Sociali
Assemblee
Consiglio Direttivo
Presidente, Vicepresidente e Segretario
Collegio dei Sindaci Revisori
Scioglimento dell’Associazione
Pubblicità e Trasparenza
Foro Competente
Disposizione Finale

DEFINIZIONE E FINALITÀ

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

 

Il nome «Metro-polis» contiene in sé i nuclei fondamentali che guidano l’azione ideale dell’Associazione. Innanzitutto il «polis»: richiamo esplicito al modello democratico greco, ovvero l’ispirarsi a una democrazia diretta, viva e veramente partecipata. «Metro», invece, è da intendersi in una duplice accezione: in primo luogo ricorda il contesto metropolitano in cui si andrà a operare, dunque esplicita il calarsi di un confronto per sua natura ristretto (tipico della democrazia greca) all’interno di una società complessa. In secondo luogo, tale suffisso è traducibile con la parola «misura»: un monito atto a rammentarci sempre che ogni azione politico-civica, sia essa locale o nazionale, e ogni progetto da essa scaturente, debbono essere necessariamente «a misura d’uomo».
Metro-Polis è un progetto aperto, in divenire, e il sottotitolo «cittadinanza attiva» rivela anche la prospettiva civica dell’associazione: non si intende esprimersi nella scelta di un partito politico, ma si vuole l’apertura al confronto caratterizzato dalla tolleranza per le differenti posizioni, alla discussione consapevole del fatto che la diversità è sinonimo di ricchezza. Esiste al di là delle appartenenze individuali un sentire comune cui intendiamo dare voce: la necessità di una politica rinnovata che si basi sui valori di onestà e trasparenza. La cultura, da intendersi come bene comune e primario, può essere anche un piacevole strumento di trasformazione.
Ideale imprescindibile e regolativo di Metro-Polis è, infine, il divertimento: ogni iniziativa, sia essa più di ampio respiro culturale, sia essa di più immediata ricaduta civica, si ispira alla convinzione calviniana che «il divertimento sia una cosa seria».

– ART. 1 –

E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.  del  Codice  civile,  una  associazione  non  riconosciuta,  che assume la denominazione Metro-polis.
L’associazione  ha  la  sede  legale  in Comune di Bologna,  Via  Alberto Dallolio n°23. L’eventuale variazione di sede all’interno del Comune non comporta variazione Statutaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.

FINALITÀ, OBIETTIVI E ATTIVITÀ

– ART. 2 –

L’Associazione, che opera senza fini di lucro e con finalità culturale,  ha lo scopo di svolgere le seguenti attività di utilità sociale da svolgere a favore dei propri associati come pure di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati ispirandosi a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati:

  • Promuovere attività culturali in grado di interconnettere diversi ambiti del sapere e del sentire (letterario, storico, economico, filosofico, etc.).
  • Creare una sintesi pratico-culturale capace di affrontare in maniera differente e nuova le tematiche della politica.
  • Costruire una reale Rete di Relazioni umane, facendo di Metro-Polis un ponte tra persone, generazioni, generi, sessi, cittadini, etc…
  • Coniugare questo tipo di attività con la discussione su questioni di ordine pratico, in modo da creare un circuito di informazioni utile non solo ai partecipanti dell’Associazione ma anche a tutti coloro che lo desiderano.

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  potrà:

  • Presentare libri: sia quelli scritti o curati dai membri di Metro-Polis, sia di altri che abbiano rilevanza per gli argomenti trattati.
  • Svolgere lezioni singole o brevi cicli di incontri su argomenti specifici, svolte dai membri di Metro-Polis sui temi di loro competenza.
  • Invitare ospiti esterni per tenere lezione e/o conferenze.
  • Svolgere attività di sostegno e promozione per iniziative di singoli cittadini, Scuole o Enti generici, ritenute meritevoli e affini agli ideali di Metro-Polis.
  • Creare una rete funzionale con altre associazioni o gruppi di lavoro del territorio, che si muovono nella stessa direzione di Metro-Polis.

Per tali scopi l’Associazione potrà:

  1. raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
  2. dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali;
  3. svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
  4. attuare propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di enti pubblici e privati.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni  mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

SOCI

– ART. 3 –

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio qualunque persona fisica, persona giuridica o Ente non avente scopo di lucro o economico che si riconosca nel presente Statuto.
Agli aspiranti soci è richiesta l’accettazione dello Statuto e di eventuali regolamenti interni.
Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente .

– ART. 4 –

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, l’eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Nel caso di domanda presentata da minori di età, essa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà.
Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l’adesione.

– ART. 5 –

E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

– ART. 6 –

I soci hanno diritto:

  • a frequentare i locali sede dell’Associazione ed a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’ Associazione stessa;
  • a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione; in particolare  in  merito  all’approvazione del Bilancio, all’approvazione e  modifica  delle  norme  dello  Statuto  ed  eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  • ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

– ART. 7 –

I soci sono tenuti:

  • al pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività;
  • all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile o  rimborsabile né rivalutabile.

– ART. 8 –

La qualifica di socio si perde per:

  • decesso qualora si tratti persona fisica;
  • messa in liquidazione e/o scioglimento nei casi in cui la qualifica di socio sia attribuita ad un soggetto diverso dalla persona fisica;
  • mancato pagamento della quota sociale;
  • recesso od esclusione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto dall’iscrizione sul Libro dei Soci.
I soci sono esclusi con delibera del Consiglio Direttivo da comunicarsi mediante lettera raccomandata, per i seguenti motivi:

  • comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;
  • quando in qualunque modo arrechino o possano arrecare gravi danni anche morali all’Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale o dal diverso termine stabilito per la corresponsione, comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.
Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.
Ogni provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che verrà convocata. A tale Assemblea dovrà essere invitato il Socio escluso col quale si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti che hanno portato all’esclusione.
I Soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE

BILANCIO

– ART. 9 –

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:a) quote e contributi degli Associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità dell’associazione di promozione sociale.
Il Fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi  e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

– ART. 10 –

L’esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Il   Consiglio   Direttivo   deve   predisporre   entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Bilancio. Il Bilancio   deve  essere  approvato  dall’Assemblea  degli  associati  entro 4 (quattro) quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio si compone del rendiconto economico, dello stato patrimoniale e di una relazione di accompagnamento nella quale il Consiglio Direttivo da menzione delle attività svolte dall’associazione.ORGANI SOCIALI

– ART. 11 –

Sono organi sociali:
a)  l’Assemblea degli Associati;
b)  il Consiglio Direttivo;
c)  il Presidente;
d)  il Vice Presidente;
e)  il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora l’assemblea ne ritenga opportuna la  nomina.

ASSEMBLEE

– ART. 12 –

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle deliberazioni assunte assemblearmente.
L’Assemblea dei soci  è convocata in sessioni  ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso esposto presso la sede dell’Associazione per almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata o tramite comunicazione scritta da inviarsi ai Soci anche tramite fax o email almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi la chiusura dell’esercizio per l’approvazione del Bilancio.
L’Assemblea si riunisce inoltre  tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne allorché ne faccia richiesta motivata  con l’indicazione delle materie da trattare il Collegio Sindacale (se nominato) o almeno un decimo dei soci.
In quest’ultimo caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l’ora dell’assemblea e l’ordine del giorno della prima ed eventualmente della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno rispetto alla prima convocazione.
Nelle Assemblee il diritto di voto spetta agli Associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, due  soci.

– ART. 13 –

L’Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti la gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto, nonché su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell’assemblea Straordinaria.
In particolare sono compiti riservati all’Assemblea Ordinaria:

  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • eleggere se ritenuto opportuno il Collegio Sindacale;
  • approvare il bilancio;
  • approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • approvare gli eventuali regolamenti;
  • deliberare in merito all’esclusione dei Soci;
  • delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati mediante delega la metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati mediante delega e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

– ART. 14 –

L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o liquidazione dell’Associazione.
In prima convocazione l’Assemblea Straordinaria convocata per deliberare sulle modificazioni Statutarie è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati mediante delega la metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega.
In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria convocata per deliberare sulle modificazioni Statutarie è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati mediante delega e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
L’Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

– ART. 15 –

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea.
Le deliberazioni dovranno essere riportate su un libro verbali a cura del Segretario la cui nomina spetta all’Assemblea , che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a disposizione dei Soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

– ART. 16 –

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) eletti dall’Assemblea dei soci fra i Soci che ne hanno diritto.
La determinazione del numero dei Consiglieri spetta all’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

– ART. 17 –

Il  Consiglio  Direttivo  è  convocato  dal  Presidente  tutte  le  volte  nelle  quali  vi  sia  materia  su  cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ed in assenza, dal Vice Presidente o dal membro anziano.
I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

– ART. 18 –

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l’amministrazione dell’Associazione ed è investito di tutti i poteri per la gestione della stessa.
A tal fine il Consiglio Direttivo deve, a titolo esemplificativo:

  • redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
  • curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
  • predisporre il bilancio  da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
  • compila i progetti per l’impiego del residuo di Bilancio;
  • stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’ attività sociale;
  • nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano  spettanti  all’Assemblea  dei  soci,  ivi  compresa  la  determinazione  della  quota  associativa annuale;
  • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e provvedere al coordinamento delle stesse.

– ART. 19 –

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Il Consigliere così nominato resterà in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica della nomina da parte dell’assemblea dei Soci immediatamente successiva. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

– ART. 20 –

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale pertanto rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Presiede il Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposte a ratifica dello stesso entro 10 giorni.
In caso di sue dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

– ART. 21 –

II Segretario coordina l’attività dell’associazione e assume le necessarie iniziative per la sua continuità; è responsabile della gestione amministrativa dell’associazione e cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.
II Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne cura la trascrizione sul libro del Verbali del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

– ART. 22 –

Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora l’Assemblea ritenga opportuno eleggerlo, è, di norma, composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti preferibilmente tra i soci.
Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Nel caso in cui , per dimissioni od altre cause, la maggioranza, tra effettivi e supplenti dei membri del Collegio dei Sindaci revisori decada occorrerà provvedere all’elezione di un nuovo Collegio.
Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e dà parere sui bilanci da presentare all’Assemblea. Ove si ritenga necessario allega al bilancio una propria relazione.
L’incarico di revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.
I Sindaci Revisori partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

– ART. 23 –

La decisione di scioglimento dell’Associazione potrà essere presa solo con le modalità e le maggioranze previste dall’articolo 14.
La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento nominerà un liquidatore scelto anche tra i non soci.
L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà sentito l’organo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 26 settembre 2000 e al DPCM n. 329 del 21 marzo 2001 , sulla devoluzione del patrimonio residuo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure ai fini di utilità sociale , fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
E’ esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA

– ART. 24 –

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve  essere  assicurata  una  sostanziale  pubblicità  e  trasparenza  degli  atti  relativi  all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative
spese.

FORO COMPETENTE

– ART. 25 –

Qualora insorgessero controversie tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, per la cui definizione possa essere fatto ricorso all’Autorità Giudiziaria è competente il Foro di Bologna.

DISPOSIZIONE FINALE

– ART. 26 –

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e delle leggi vigenti.